A seguito del formale disconoscimento da parte del Contribuente della documentazione ( fotocopie ) prodotta da Equitalia Servizi di Riscossione spa , il Presidente invitava Equitalia ad esibire gli originali dei documenti comprovanti la notifica delle cartelle, concedendo alla stessa termine sino al 30 aprile 2017 e rinviando l’udienza.
Poiché non è stato ottemperato l’invito, la Commissione, non essendo stata posta nelle condizioni di verificare la veridicità della documentazione presentata dall’ Agente della Riscossione, ha accolto l’istanza del Contribuente annullando le cartelle di pagamento.
CTP Lecco sentenza n. 188 del 31-08-2017
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