Divieto impugnabilità su estratto ruolo: non può essere considerata norma di interpretazione autentica.

Come ben noto il Legislatore ha provveduto a modificare l’ art. 12 DPR 602/1973, aggiungendo il coma 4-bis che così recita:

4-bis.    L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’ art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile, n. 50, ’oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,  per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Tale modifica è stata operata dall’ art. 3-bis comma 1 DL n. 146/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, in vigore sin dal 21 dicembre 2021.

E’ altrettanto noto a tutti gli addetti ai lavori il sacrosanto principio stabilito dall’art. 11 Preleggi:

  • La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Orbene a fronte di tali devastanti modifiche legislative, di dubbia costituzionalità, appare quanto mai censurabile il comportamento di alcune Commissioni Tributarie che hanno colto al balzo tale norma per dichiarare inammissibili i Ricorsi promossi dai contribuenti diversi anni prima rispetto all’entrata in vigore del 21 dicembre 2021. Pronunce certamente non conformi al diritto.

Infatti la modifica legislativa apportata NON può e non deve essere considerata norma di interpretazione autentica e/o applicabile anche prima del 21 dicembre 2021 perché cozza inesorabilmente con le norme del tanto bistrattato STATUTO DEL CONTRIBUENTE che all’art. 1 comma 2 prevede testualmente:

  • L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Nella fattispecie non si riscontra nessuna di tali tassative ipotesi, per cui le pronunce di inammissibilità per Ricorsi instaurati prima del 21 dicembre 2021 sono totalmente contrarie al diritto in quanto nella fattispecie non ci troviamo innanzi ad una norma di interpretazione autentica !