La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa all’asserito mancato pagamento relativo a IVA di Gruppo. Il ruolo in oggetto era stato notificato a tutte le società del Gruppo in qualità di società coobbligate in solido con la controllante ciascuna per la propria imposta.
La società provvedeva a saldare il proprio debito e l’Agenzia delle Entrate comunicava ad Equitalia che nulla era più dovuto dalla società ricorrente quale obbligata in solido.
Nonostante ciò, Equitalia notificava l’impugnata intimazione di pagamento.
Attesa l’assoluta fondatezza delle ragioni della società ricorrente , peraltro riconosciute anche da parte resistente, l’atto va annullato ed eliminato dal mondo giuridico.
In considerazione del comportamento assolutamente negligente di Equitalia, che avrebbe potuto e dovuto annullare in autotutela l’atto impugnato perlomeno a seguito della sollecitazione del contribuente , può trovare applicazione l’ultimo capoverso dell’art. 96 cpc nella parte in cui prevede che:
“In ogni caso , quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 cpc , il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nella specie deve ritenersi congruo liquidare , in favore di parte ricorrente, una somma pari ad euro 20.000,00 oltre le spese di lite ( euro 5.000,00 ) .
CTP Roma sentenza n. 9546 del 18-04-2017