Laddove non sia possibile la notificazione presso la sede legale della società intimata ai sensi dell’art. 145 Cpc comma 1 ( come nella specie, essendo essa risultata “inesistente” presso il relativo indirizzo), essa va effettuata al legale rappresentante ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, e solo nei confronti di quest’ultimo può essere utilizzato il procedimento di cui all’art. 140 Cpc.
Non è regolare ed è nulla la notificazione dell’avviso di pagamento alla società intimata, avvenuta ai sensi dell’art. 140 Cpc direttamente nei confronti della società e non nei confronti del legale rappresentante.
In tema di notificazione a società il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 commi 1 e 2 , consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 Cpc, purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale.
(Cass. Civ. ordinanza n. 21376 del 15-09-2017 )