Estratto di ruolo tributario: interesse ad agire del contribuente.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, benché l’estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all’amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all’estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica.

Sussiste dunque l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo.

Cassazione Civile ordinanza n. 27860 del 12.10.2021