“La cartella notificata ritualmente, in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente , ai sensi dell’ articolo 615 comma 1 cpc, la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella”
Allorquando l’opponente ha chiesto ed ottenuto il rilascio dell’estratto di ruolo o al più alla data di proposizione del giudizio – che segna il momento in cui risulta devoluta al giudice la valutazione in ordine all’avveramento della prescrizione – non risulta attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida che valga ad interrompere il corso prescrizionale del credito da ritenersi pacificamente quinquennale.
Pertanto, per le contribuzioni relative alle cartelle esattoriali in oggetto , è possibile esaminare il decorso del tempo successivamente alla loro regolare notifica ( cfr. Cass. Civ. 10809/2017 ) e per entrambe le cartelle in esame, risulta decorso ampiamente il termine prescrizionale di 5 anni.
Il ricorso va accolto e, per effetto della maturazione del termine prescrizionale quinquennale, il diritto dell’ INPS di procedere ad esecuzione forzata si è estinto per prescrizione.
Tribunale Napoli , Sezione Lavoro, dott.ssa Amalia URZINI, sentenza del 26-09-2017