La questione risolta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19704/2015 deve essere affrontata alla luce dell’art. 3-bis DL 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, avente ad oggetto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo. In particolare, deve verificarsi se lo jus superveniens abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
Il Collegio tenuto conto della particolare rilevanza dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili ricadute pure al di fuori del processo tributario, cioè nei processi civili e previdenziali, ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per questione di massima di particolare importanza.
Cassazione Civile ordinanza interlocutoria n. 4526 del 11.02.2022