In tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa.
La ratio della previsione secondo cui al contribuente non va — di regola — notificato l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso, risiede proprio nell’esigenza di rendere ostensibili al medesimo le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale azionata dall’amministrazione finanziaria.
Con la conseguenza che l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 21 DLGS n. 546/1992 ( …Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato…)
Cassazione Civile ordinanza n. 13536 del 2-07-2020