Fotocopia : disconoscimento conformità e NON querela di falso.

La querela di falso rappresenta uno strumento specifico e distinto rispetto al disconoscimento ex articoli 214 e 215 cpc, essendo volto a rimuovere erga omnes l’efficacia probatoria di un documento o di una scrittura privata , mentre con il disconoscimento si impedisce la formazione di detta efficacia.

Una volta avvenuto il disconoscimento , è onere dell’altra parte produrre il documento originale ovvero di dimostrare la conformità della copia prodotta. L’art. 2719 codice civile , attribuendo alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia di quelle autentiche , prevede come mezzo specifico di contestazione della conformità il disconoscimento, e non la querela di falso, che sarà necessaria qualora la scrittura privata sia riconosciuta.

Del resto , come recentemente ribadito ( Cass. civ. n. 5077/2017) , l’art. 2719 codice civile si applica tanto al disconoscimento della conformità di scrittura o di sottoscrizione. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde.

Cassazione Civile ordinanza n. 7465 del 26-03-2018