Il deposito del ricorso non interrompe prescrizione debiti contributivi.

E’ infondato il motivo proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione con il quale si sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, contenente la richiesta di accertamento negativo del credito, fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione breve.

Va invece affermato che ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c° 1 codice civile – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio ,  sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore.

E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto e non viene interrotta dall’azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l’esistenza stessa del diritto. Sia perché l’art. 2943 c° 1 codice civile ai fini del prodursi dell’effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa.

Cassazione Civile ordinanza n. 15292 del 17-07-2020