Illegittima la condanna alle spese processuali in favore del contumace vittorioso.

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 codice procedura civile , ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto.

Per cui essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto .

Cassazione Civile ordinanza n. 29607 dell’11-12-2017