La società propone appello avverso la sentenza con cui è stata respinta l’impugnazione avverso cartella di pagamento notificata a mezzo PEC , il cui file non reca l’estensione .p7m
Secondo un orientamento giurisprudenziale la mancata sottoscrizione digitale dell’atto trasmesso telematicamente non lo priva delle caratteristiche di immodificabilità e di sicurezza della comunicazione.
Tale ragionamento non viene condiviso da questa Commissione.
Invero, ove l’ Agenzia delle entrate-Riscossione decida di avvalersi della notifica via PEC – indubbiamente legittima- il documento trasmesso dovrà necessariamente recare l’estensione .p7m perché solo in questo caso ci si trova di fronte ad un vero e proprio documento informatico , immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.
La cartella di pagamento impugnata non soddisfa tale requisito e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, l’appello deve essere accolto.
Il difetto di notifica inoltre non può considerarsi sanato, permanendo l’interesse del contribuente all’annullamento della cartella in quanto atto foriero comunque di effetti pregiudizievoli.
Commissione Tributaria Regionale Valle D’ Aosta sentenza n. 45 del 7-12-2018