Improcedibilità ricorso per cassazione Equitalia.

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora non venga depositata, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza.

L’art. 16 – bis, comma 9-bis, d. Igs. n. 179 del 2012 prevede che :

“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”.

Nella fattispecie , la copia della sentenza è stata estratta con modalità telematica, ma manca dell’attestazione di conformità da parte del difensore della conformità della copia estratta al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico.

( Cass. Civ. ordinanza n. 24043 del 12-10-2017 )