Impugnazione Cartella ICI : è legittimo agire soltanto contro Equitalia e non anche il Comune.

ll Contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro ferma, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, la facoltà per l’ Agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ Ente impositore – ex art.39 DLgs 112/1999, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite .

La insussistenza di un litisconsorzio necessario esclude che il giudice sia tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio per cui l’ Agente della riscossione deve richiederlo , con il proprio atto di costituzione in giudizio, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica del ricorso .

Nella fattispecie la Contribuente ha legittimamente optato per introdurre il proprio ricorso in opposizione alla cartella di pagamento nei ( soli ) confronti di Equitalia, che tale cartella le aveva notificato. Per contro Equitalia non si è avvalsa della facoltà di chiamare in giudizio il Comune impositore ed in  assenza della chiamata in giudizio, gli effetti negativi della vertenza ( tra i quali quelli concernenti le spese di lite ) non potevano dunque che riverberare in pregiudizio dello stesso Agente per la riscossione rimasto, sotto tale profilo, inerte.

Cassazione Civile ordinanza n. 25941 del 31-10-2017