Impugnazione Intimazione di pagamento Equitalia.

L’ intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l’intenzione dell’ Ente esattoriale di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i 60 gg. dalla notifica della cartella. Si tratta, pertanto, di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l’esattore non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.

Il contribuente che non abbia impugnato la cartella di pagamento può sempre ricorrere contro la successiva intimazione di pagamento, ma solo per vizi propri ovvero per vizi di forma o di contenuto, di questo atto e non per quelli della prodromica cartella.

Può, quindi, far valere l’eventuale omessa notifica della cartella (ossia, il fatto di non avere mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da Equitalia) ovvero l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione dell’obbligo di pagamento ( …prescrizione…) degli importi iscritti a ruolo.

( CTP Arezzo sentenza n. 91 del 13-04-2017 )