Inesistente il rigetto istanza autotutela non sottoscritto dal funzionario Agenzia delle Entrate.

La contribuente impugnava il diniego di autotutela rappresentando come lo stesso possa essere legittimamente impugnato per vizi propri anche se si riferisce alla richiesta di annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo.

L’ atto impugnato non risulta sottoscritto da nessun funzionario ,oltre ad essere privo di data. Di conseguenza lo stesso risulta essere giuridicamente inesistente o comunque illegittimo per carenza di sottoscrizione.

La mancanza della sottoscrizione evidenzia la carenza della volontà certificativa del soggetto che ha emanato l’atto.

La sottoscrizione negli atti formali, quale è il rigetto della istanza di autotutela , integra non solo la documentazione della effettiva volontà dell’agente, ma costituisce la stessa volontà dell’agente di guisa che la mancata sottoscrizione non involge solo un problema di imputazione ma, altresì , di esistenza di una volontà dell’agente o del funzionario di assumere un determinato atto.

In assenza della sottoscrizione non si può invocare nemmeno il principio del raggiungimento dello scopo poiché non può ritenersi nè che alcuna volontà dell’ente si sia formata né che la stessa possa essere all’ente imputata. In sostanza, mancando la sottoscrizione manca anche la volontà certificativa , che costituisce un elemento essenziale dell’atto e del provvedimento amministrativo. 

Il ricorso viene pertanto accolto con conseguente annullamento del diniego di autotutela impugnato e conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in € 10.000 oltre accessori di legge.

CTP Treviso sentenza n. 59 del 15-01-2018