Per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art. 140 cpc , è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga effettuata utilizzando il servizio postale nazionale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia priva di recapito, esso non è perfezionamento del procedimento notificatorio.
Deve quindi essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti.
L’operatore privato postale è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto.
Nessuna sanatoria pertanto può dirsi realizzata a fronte di notifica inesistente.
( CTP Pisa sentenza n° 478 del 06-12-2016 )