Inesistente la notifica della cartella in luogo diverso da quello anagrafico.

È pacifico in atti, siccome documentalmente provato e incontestato, che la notifica della cartella esattoriale presupposta alla intimazione di pagamento impugnata, è stata effettuata presso l’indirizzo Via _________. E’ altrettanto pacifico che il contribuente ,all’epoca dell’avvenuta notifica presso il detto indirizzo, risultava, invece, residente in _______ in Contrada______, avendo quivi trasferito la propria residenza anagrafica da oltre due anni.

Appare, dunque, ragionevole presumere che il contribuente non sia mai venuto a conoscenza della pretesa tributaria veicolata attraverso la detta cartella di pagamento, sicchè , la sua notifica effettuata in un luogo diverso da quello anagrafico, peraltro risalente di due anni, deve ritenersi giuridicamente inesistente.

Tanto, nel rispetto del principio generale di cui all’art. 6 dello Statuto del Contribuente che al comma 1, sancisce inequivocabilmente l’obbligo dell’A.F. di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante comunicazione/notificazione degli stessi nel luogo di effettivo domicilio al momento dell’effettuanda notifica.

Nella fattispecie, la variazione anagrafica con trasferimento in altro Paese diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica della cartella di pagamento, è avvenuta circa due anni prima, in tal modo privando di validità la notificazione della cartella ex post effettuata.

V’è, peraltro, da soggiungere che agli atti di causa risulta depositata da Equitalia solo una copia di un avviso di ricevimento in cui genericamente è crociata la casella “familiare convivente“, senza alcuna altra indicazione utile e con firma illeggibile, assolutamente insufficiente ai fini probatori.

Parimenti fondato è, in conseguenza, il secondo motivo concernente la eccepita prescrizione del credito, poiché, quand’anche per ipotesi si ritenesse operante il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 codice civile , il credito risulta prescritto attenendo a tributi erariali relativi all’anno d’imposta 2000, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 9-10-2013, in assenza di atti interruttivi intermedi. Ad ogni buon conto, per completezza d’analisi, va ricordato il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione Sez. Unite in tema di prescrizione, secondo cui “la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l’art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale” (Cass. Civ. Sez. Unite sent. n. 23397/2016 )

CTR Bari sentenza n. 2689 del 18-09-2017