Intimazione pagamento Agente riscossione : come difendersi.

DPR 602/1973
Art. 50 -Termine per l’inizio dell’esecuzione
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile ordinanza n. 2541 del 01-02-2018

L’ intimazione di pagamento ( art. 50 DPR 602/1973 ) emessa dall’ Agente della Riscossione è atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice tributario. La decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania ( favorevole alla società contribuente ) è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, pur nella qualificazione tassativa degli atti elencati nell’ articolo 19 del DLGS 546/1992, ha ammesso l’autonoma impugnabilità di quegli atti che, benché ivi non espressamente indicati, contengano una pretesa impositiva ben determinata, come espressione di una facoltà e non di un onere, ampliando quindi la sfera di tutela del contribuente .

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Cassazione Civile sentenza n. 27776 del 22-11-2017

La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’ avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l’ Intimazione di pagamento , deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

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CTR Roma sentenza n. 4982 del 21-08-2017
Fondato è il secondo motivo con il quale la contribuente lamenta la nullità delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Le cartelle esattoriali (così come le intimazioni di pagamento) devono considerarsi nulle almeno nella parte qua, relativa, cioè, agli interessi, se non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia, omettano di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità. Non competono, al contribuente, indagini per ricostruire l’operato dell’Ufficio e decifrare un computo degli interessi criptico e non comprensibile. L’ obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservata ai soli avvisi di accertamento , anche alla cartella di pagamento devono ritenersi, comunque, applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo. Ora, nel caso in esame, l’atto impugnato (le intimazioni di pagamento) non ha, in alcun modo, esplicitato il conteggio degli interessi, posti a ruolo, con aliquote, periodo e tassi applicati. Tale omissione comporta, pertanto, l’illegittimità dell’atto riscossivo, almeno, relativamente alla parte indicativa degli interessi. In definitiva, l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente agli interessi.

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CTR Bologna sentenza n. 789 del 23-02-2017

L’ intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione e quindi nulla. Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’ Agente della riscossione poiché una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost. . Anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’ interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.Altra questione che ribadisce la nullità dell’atto di intimazione , è quella inerente la mancata indicazione nello stesso della modalità di calcolo degli interessi sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi.

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CTR Liguria sentenza n. 1306 del 15-11-2016

La mancata indicazione del responsabile del procedimento rende nulla l’ Intimazione di pagamento .La Commissione ritiene che la specifica norma introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-ter, che prevede espressamente l’indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell’atto, non possa essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato. Con l’indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non può essere a conoscenza effettiva della pratica, l’Ufficio non ha rispettato tale norma e la sanzione specifica é la nullità dell’atto. Diversamente si potrebbe al limite considerare responsabile di tutti i procedimenti fiscali o il Ministro delle Finanze o il direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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CTP Ascoli Piceno sentenza n. 311 del 16-11-2017

La questione relativa alla notifica di uno degli atti presupposti all’ Intimazione di pagamento deve ritenersi questione pregiudiziale rispetto alle altre questioni di rito e di merito.La contribuente ha sempre risieduto in indirizzo diverso rispetto a quello cui sono avvenuti i tentativi di notifica pertanto, in mancanza del tentativo di notifica nel luogo di residenza ufficiale, tutte le altre fasi della procedura di notifica ex art. 140 cpc ( notifica agli irreperibili ) sono state illegittimamente esperite. Per tali ragioni , in difetto di notifica di uno degli atti presupposti si determina la nullità dell’ Intimazione di pagamento che, per tali ragioni, è anche autonomamente impugnabile. Il ricorso, quindi, deve essere accolto poiché è l’intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposti.

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CTP Milano sentenza n. 3690 del 23-05-2017

E’ inesistente la notificazione dell’intimazione di pagamento avvenuta a mezzo PEC.
Affinché la notifica PEC effettuata da Equitalia sia valida occorre che l’intimazione di pagamento sia prodotta da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un’estensione del file in .p7m Perciò per il solo fatto che il contribuente abbia ricevuto un atto allegato all’email in formato .pdf senza firma digitale e neppure un’attestazione di conformità si desume che la notifica effettuata da Equitalia sia chiaramente inesistente.

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CTP Arezzo sentenza n. 91 del 13-04-2017 

L’ intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l’intenzione dell’ Ente esattoriale di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i 60 gg. dalla notifica della cartella. Si tratta, pertanto, di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l’esattore non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.Il contribuente che non abbia impugnato la cartella di pagamento può sempre ricorrere contro la successiva intimazione di pagamento, ma solo per vizi propri ovvero per vizi di forma o di contenuto, di questo atto e non per quelli della prodromica cartella. Può, quindi, far valere l’eventuale omessa notifica della cartella (ossia, il fatto di non avere mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da Equitalia) ovvero l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione dell’obbligo di pagamento ( …prescrizione…) degli importi iscritti a ruolo.

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Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro – dott.ssa Emma COSENTINO sentenza del 15-11-2017.

L’ opposizione avverso l’intimazione di pagamento emessa e notificata da Equitalia, va qualificata come opposizione all’esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l’estinzione del credito dell’INPS per la intervenuta prescrizione, l’opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione investendo l’ “an” dell’azione esecutiva, e cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l’opposizione all’esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, l’eccezione dei convenuti Inps e S.C.C.I. S.p.a. è destituita di fondamento. Il rilievo relativo alla prescrizione quinquennale è fondato. Il provvedimento di fermo amministrativo e pignoramento mobiliare dell’anno 2010 citati dall’INPS, anche se avessero interrotto la prescrizione fino al 2015 (ma nota correttamente la ricorrente che risulta prodotta una stampata di gestionale interno non idonea a dimostrare una interruzione e che non risulta che il provvedimento di fermo sia collegato alla procedura in esame mancando qualunque indicazione sul punto), non sarebbero utili, non risultando un provvedimento emesso entro i cinque anni, ma solo nel 2016 ( Intimazione di pagamento impugnata ).Ne consegue che il credito contributivo è prescritto per il decorso del termine quinquennale, e non decennale come preteso dai resistenti, di prescrizione.