Intimazione pagamento e prescrizione tributi.

L’ Intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengano a tale cartella.

Ciò non toglie che l’amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui tali termini non siano rispettati e la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l’estinzione della pretesa fiscale opponendo l’intimazione di pagamento.

Cassazione Civile sentenza n. 23227 del 23-10-2020.