Ipoteca esattoriale nulla senza notifica del preavviso.

Va annullato il provvedimento di iscrizione ipotecaria , emesso dall’agente della riscossione con riferimento a cartella di pagamento regolarmente notificata alla contribuente, stante l’omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

L’ omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria, comporta la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di pagamento prevista dal precedente art. 50 comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

Cassazione Civile ordinanza n. 3784 del 15-02-2018