Compete al Giudice tributario la cognizione “piena” dell’iscrizione ipotecaria esattoriale, e dunque detto Giudice ha il potere-dovere di esaminare l’esistenza dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al periculum in mora.
A tal fine, è ovviamente necessario che i richiamati presupposti siano quanto meno enunciati nel provvedimento di iscrizione ipotecaria.
In mancanza di enunciazione di tali presupposti , l’iscrizione ipotecaria esattoriale dovrà essere ritenuta carente di un requisito indispensabile , e quindi da annullare con accollo delle relative spese di cancellazione in capo ad Equitalia.
( CTP Milano sentenza n. 5144 del 01-08-2017 )