Ipoteca illegittima senza prova notifica cartelle , ancorché molto datate.

E’ illegittima l’ Iscrizione ipotecaria ( anno 2015 ) se l’ Agente della Riscossione non fornisce prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base della misura cautelare, anche se le cartelle sono molto datate ( anni dal 1995 al 1999 ).

L’ art. 26 comma 5 DPR n. 602/1973 prevede che il concessionario ha l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente, ma ciò non implica anche che il concessionario che intenda agire o resistere in giudizio sia esonerato dall’obbligo di fornire la prova di aver correttamente proceduto alla notifica, poiché in tal caso l’obbligo della conservazione permane per il tempo necessario per l’uso processuale.

Nella fattispecie l’Agente della riscossione non ha provato la notifica delle cartelle impugnate limitandosi ad un generico riferimento ad un NON obbligo di conservazione oltre i cinque anni.

 

( CTR Palermo sentenza n. 2787 del 24-07-2017 )