Irpef, Iva ed Irap dopo la notifica della cartella si prescrivono in 5 anni.

Deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione del credito tributario , essendo trascorsi comunque più di 5 anni dall’asserita notifica delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo oggetto del ricorso.

Infatti, a prescindere dalle questioni sulla validità delle notificazioni e sulla legittimità del ruolo, risulta che le cartelle sono state notificate in date comprese tra il 2001 ed il 2009 e pertanto è ampiamente decorso per tutte il termine prescrizionale quinquennale.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.

( CTP Savona sentenza n. 129 del 24-02-2017 )