La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 DPR n. 600/1973 , va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 Cpc , quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito delto stesso comune.
( Cass. Civ. ordinanza 24820 del 19-10-2017 )