Iscrizione a ruolo redditi soggetti a tassazione separata.

L’ iscrizione a ruolo dei redditi soggetti a tassazione separata è nulla in assenza della preventiva comunicazione al Contribuente.

In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1 comma 412 Legge n. 311/2004, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6 comma 5 Legge n. 212/2000, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

( Cass. Civ. ordinanza n. 11107 del 5-05-2017 )