L’ istanza di condono non può assumere valore di riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. Si inserisce in una procedura di recupero delle somme già pretese dell’Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento, con riferimento alle quali, il contribuente chiede di usufruire di un trattamento agevolativo , ma a tale richiesta non può essere attribuito il significato di riconoscimento di un debito.
L’istanza di condono, infatti, non può ritenersi assimilabile ad una manifestazione di volontà del debitore, esplicita od implicita, di riconoscimento della propria situazione debitoria, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto del creditore.
Cassazione Civile ordinanza n. 11316 del 12-06-2020