IVA : credito prescritto se decorrono più di 5 anni tra notifica Cartella ed Intimazione.

Il contribuente appella la sentenza di primo grado per avere escluso che tra la data di notificazione della cartella ( non impugnata ) e la notificazione dell’ Intimazione di pagamento impugnata fosse trascorso un termine superiore a cinque anni.

Osserva che la cartella esattoriale  è stata notificata il 17 febbraio 2006, mentre la notificazione dell’ Intimazione di pagamento è avvenuta il 30 aprile 2011, successivamente  alla scadenza del termine di prescrizione di cinque anni.

L’appello è fondato e va accolto .

Non può non rilevarsi che proprio perché la notificazione della cartella è stata validamente effettuata il 17 febbraio 2006, da tale data decorreva il termine quinquennale di prescrizione della pretesa impositiva. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 23397/2016 ) hanno avuto modo di chiarire che la conversione del termine di prescrizione breve ( 5 anni ) in quello ordinario ( 10 anni ) si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Fondatamente, dunque, il contribuente ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva, atteso che il termine prescrizionale per il pagamento dell’imposta è appunto di cinque anni.

( CTR Lazio sentenza n. 5758 del 5-10-2017 )