Il contribuente ha impugnato l’ Intimazione di pagamento , notificata in data 12-10-2015, eccependone l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali portati dalle sottese cartelle di pagamento.
L’ Agenzia delle Entrate ha fornito la prova della regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento ( Irap + Iva annualità 2001, 2002 e 2006 ) avvenute ad agosto 2005, agosto 2006 e giugno 2010.
Tuttavia il ricorso va accolto poiché la prescrizione, nella fattispecie quinquennale ( Cass. Civ. SSUU n. 23397/2016 ) , risulta o non interrotta o interrotta tardivamente , per cui alla data di notificazione dell’atto impugnato ( 12-10-2015 ) si era già compiuta.
CTP Taranto sentenza n. 666 del 08-03-2017