L’ Agente della riscossione NON può costituirsi in giudizio con avvocato esterno.

E’ inammissibile la costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché l’ Ente ha conferito mandato ad avvocato esterno all’amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 11 DLGS 546/1992 – in vigore dal 01 gennaio 2016 – l’ Agente della Riscossione deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale in quanto tale facoltà è riconosciuta soltanto alle parti diverse dagli Enti impositori e dell’ Agente della Riscossione.

Inoltre, non è neppure possibile rinviare l’udienza, al fine di consentire la corretta costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché ciò equivarrebbe ad una rimessione in termini ex art. 182 codice di procedura civile , prevista unicamente per il ricorrente ( art. 12 comma 10 DLGS 546/1992 ) e non anche per l’ Ufficio, atteso il mancato richiamo dell’art. 182 cpc da parte dell’art. 11 DLGS 546/1992.

CTP Campobasso sentenza n. 32 del 22-01-2018 

 

**Art. 11 Dlgs 546/1992   Capacità di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica , può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell’agente della riscossione , nei cui confronti è proposto il ricorso , sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata .Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3.L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi , ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale , mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

 

**Art. 12  Dlgs 546/1992    Assistenza tecnica

1.Le parti, diverse dagli enti impositori , dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del Dlgs 446/1997, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

10.Si applica l’art. 182 codice procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.