L’ Agente Riscossione non può attestare la conformità all’originale della fotocopia avviso ricevimento postale.

La conformità all’originale della fotocopia dell’ avviso di ricevimento postale relativo alla notifica della cartella di pagamento non può essere attestata dall’ Agente della Riscossione.

Nel caso che occupa è stata effettuata la produzione da parte del concessionario della riscossione di copia di documenti ( le relate di notifica delle cartelle ) i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per il che in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti ( notaio, sindaco, cancelliere ) e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale.

Tuttavia ritiene questo collegio che non si può affermare che all’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta:

  • dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso;
  • o presso il quale è depositato l’originale ( come nel caso dei ruoli emessi dall’agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ).

Cassazione Civile ordinanza n. 1974 del 26-01-2018

 

DPR 445 del 28-12-2000 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa .

Articolo 18  Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
3. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.