L’ agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poiché l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 codice civile .
Nella specie, non può, pertanto, ritenersi sussistente il potere del concessionario di autenticazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate.
Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata.
Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.
In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.