Per effetto delle modifiche dell’art. 11 Decreto Legislativo 546/1992 ( in vigore il 1° gennaio 2016) l’ Agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso , sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza legale o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati, ma non può farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione, come, ad esempio, un avvocato iscritto nel relativo albo professionale.
Ne consegue la nullità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione (Equitalia Servizi di Riscossione spa ) e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto dall’avvocato costituitosi quale procuratore , comprese le prove documentali, non possono essere ritenute valide.
CTP Modena sentenza n. 820 del 27-11-2017
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