La questione relativa alla notifica di uno degli atti presupposti all’ Intimazione di pagamento deve ritenersi questione pregiudiziale rispetto alle altre questioni di rito e di merito.
La contribuente ha sempre risieduto in indirizzo diverso rispetto a quello cui sono avvenuti i tentativi di notifica pertanto, in mancanza del tentativo di notifica nel luogo di residenza ufficiale, tutte le altre fasi della procedura di notifica ex art. 140 cpc ( notifica agli irreperibili ) sono state illegittimamente esperite.
Per tali ragioni , in difetto di notifica di uno degli atti presupposti si determina la nullità dell’ Intimazione di pagamento che, per tali ragioni, è anche autonomamente impugnabile. Il ricorso, quindi, deve essere accolto poiché è l’intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposti.
CTP Ascoli Piceno sentenza n. 311 del 16-11-2017