L’ illegittimità di un solo atto presupposto rende nulla l’ intera Intimazione di pagamento.

La questione relativa alla notifica di uno degli atti presupposti all’ Intimazione di pagamento deve ritenersi questione pregiudiziale rispetto alle altre questioni di rito e di merito.

La contribuente ha sempre risieduto in indirizzo diverso rispetto a quello cui sono avvenuti i tentativi di notifica pertanto, in mancanza del tentativo di notifica nel luogo di residenza ufficiale, tutte le altre fasi della procedura di notifica ex art. 140 cpc ( notifica agli irreperibili ) sono state illegittimamente esperite.

Per tali ragioni , in difetto di notifica di uno degli atti presupposti si determina la nullità dell’ Intimazione di pagamento che, per tali ragioni, è anche autonomamente impugnabile. Il ricorso, quindi, deve essere accolto poiché è l’intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposti.

 

CTP Ascoli Piceno sentenza n. 311 del 16-11-2017