L’ Ingiunzione Fiscale impugnata risulta emessa ai sensi dell’art. 2 Regio Decreto 639/1910, il quale prevede espressamente, all’articolo 2 , che l’Ingiunzione debba essere emanata dal competente ufficio dell’Ente creditore.
L’art. 107 T.U.E.L. ( DLgs 267/2000 ) prevede che spetta ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Dall’esame di queste due disposizioni normative discende che l’ Ingiunzione Fiscale deve essere emessa da un dirigente del Comune.
Ancorché l’ Ingiunzione fiscale assuma anche la funzione di atto di precetto, è comunque e prioritariamente un atto amministrativo e perciò di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall’articolo 2 Regio Decreto 639/1910.
I ricorsi meritano di essere accolti e si deve ritenere che le Ingiunzioni impugnate ( TARSU/TIA )risultino emesse da soggetto privo del potere e comunque non riferibili al Comune creditore ed al funzionario incaricato della riscossione delle imposte evase.
Per cui gli atti impugnati devono essere considerati del tutto nulli.
CTP Firenze sentenza n. 418 del 6-04-2017
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