L’ art. 21 della Legge n. 241 del 1990, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.
L’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua lvolta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Tali previsioni normative impongono che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente.
Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione).
Cassazione civile sentenza n. 27123 del 23-10-2019