La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Deve dunque trattarsi di una intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c°1 codice civile) e, in quanto tale, diretta al debitore o al suo rappresentante, non semplicemente da lui conoscibile, qual è l’atto iscritto in un pubblico registro.
L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio.
Ne consegue che la mera iscrizione di ipoteca, non essendo un atto diretto al debitore, pur dimostrando l’intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è un atto interruttivo della prescrizione, anche se conoscibile – ed eventualmente conosciuta – dal debitore mediante la consultazione dei registri immobiliari.
Nel caso in esame, sebbene si tratti di iscrizione ipotecaria «in materia tributaria», Equitalia non ha allegato che essa sia stata in qualsiasi modo comunicata alla società debitrice e lo ha anzi implicitamente escluso, avendo invocato, quale presupposto del preteso effetto interruttivo della prescrizione, soltanto l’efficacia erga omnes e la generalizzata conoscibilità delle pubblicazioni nei registri immobiliari.
Cassazione Civile sez. 6 Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022