L’ iscrizione ipotecaria deve essere comunicata al contribuente.

L’ articolo 19, lettera e – bis), del decreto legislativo numero 546/92 include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili.

Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria a norma dell’articolo 6 della legge 212/2000, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell’articolo 17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Ora, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.

Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell’iscrizione ipotecaria.

Ne consegue che solo nel caso in cui la comunicazione dell’iscrizione di ipoteca non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso la detta iscrizione nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza; quando, invece, la comunicazione abbia avuto luogo, il termine per impugnare decorre dalla data dell’avvenuta comunicazione.

Cassazione Civile sentenza n. 969 del 17-01-2018