L’ istanza di rateizzazione non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Il credito residuo vantato da Equitalia nei confronti della società fallita risulta prescritto in quanto decorsi 5 anni per i tributi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate e non impugnate ( Cass. Civ. Sezioni Unite n. 23397/2016 ).

L’ istanza di rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito ben potendo il contribuente ( la società fallita , in persona del curatore ) muovere contestazioni in ordine all’ esistenza del debito. Infatti, il soggetto interessato che abbia presentato domanda di rateizzazione può sempre promuovere azione giudiziale di accertamento della prescrizione del credito in sede di eventuale ammissione dello stesso nel passivo fallimentare.

La rinuncia dell’interessato a contestare le somme richieste dall’amministrazione finanziaria , deve essere manifestata con una dichiarazione espressa della sua volontà di rinunciare al diritto di contestare gli importi addebitati mentre la sottoscrizione dell’istanza di rateizzazione prodotta in giudizio da Equitalia configura il solo impegno di pagare secondo la rateazione stabilita ed accolta.

In conclusione, la domanda di rateazione del debito presentata dal legale rappresentante della società fallita, non costituendo un tacito atto di riconoscimento del credito di Equitalia, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 codice civile ed il credito oggetto di opposizione , dunque, risulta prescritto.

( Tribunale di Fermo ordinanza n. 4502 del 31-07-2017 )