La busta indicante “compiuta giacenza” non prova la notifica della cartella.

Il motivo di gravame con il quale il contribuente ha eccepito la nullità del procedimento notificatorio, non implica la proposizione di una domanda nuova, poiché lo stesso aveva impugnato le cartelle per omessa notifica, chiedendone l’annullamento.

Difatti, il contribuente ha lamentato sin dal primo ricorso di non aver ricevuto alcuna notifica e solo dopo il deposito, nel giudizio di primo grado, della documentazione attestante le operazioni notificatorie, ne ha potuto verificare le ragioni, in quanto, la notifica, disposta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era stata seguita, dalla necessaria raccomandata informativa.

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

L’ente concessionario sostiene di aver fornito la prova del deposito del plico presso la Casa comunale e di aver depositato la busta sulla quale era stampigliata la dicitura “compiuta giacenza”.

Tuttavia, la busta – così come il mero invio della raccomandata ad un indirizzo diverso da quello di residenza (indicato invece correttamente nelle cartelle esattoriali) – non equivale all’avviso di ricevimento della raccomandata, dalla quale deve risultare compiutamente l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell’omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza.

Cassazione civile ordinanza n. 6513 del 16-03-2018