Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Siracusa di conferma di sentenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali.
Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del principio secondo cui: «In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice»
Il principio è applicabile anche ad altri crediti non di natura previdenziale.
Cassazione Civile ordinanza n. 4772 del 27 gennaio 2022 ( depositata il 14/02/2022)
**DPR n. 602/1973 art. 12 comma 4-bis = entrata in vigore 21 dicembre 2021