La chiamata in causa dell’ ente creditore ricade sull’agente della riscossione e non deve essere autorizzata dal giudice.

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento ed il ruolo sotteso , relativo a Tarsu/Tia annualità 2010, convenendo in giudizio soltanto l’ Agente della Riscossione , Equitalia Servizi di Riscossione spa.

L’ Agente della riscossione non ha prodotto alcuna prova contraria a quanto asserito dal contribuente in merito alla mancata legittima notifica dell’atto o degli atti prodromici.

L’ azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite.

Quando è chiamato in causa esclusivamente l’agente della riscossione, rilevando l’esistenza di vizi riferibili alla pretesa tributaria, è onere di questi chiamare in causa l’ufficio creditore competente, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una condanna. In ogni caso, qualora le eccezioni sollevate riguardino a monte il credito tributario e non la fase di riscossione, il ricorrente non è penalizzato se non chiama in giudizio anche l’ente creditore. Ricade infatti su Equitalia l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti di quel soggetto.

In altri termini, la chiamata in causa prevista dall’art. 39 del DLGS  n. 112/1999 non ha natura processuale, bensì sostanziale. Dalla natura meramente sostanziale della litis denuntiatio consegue che la chiamata in causa dell’ente creditore, ex art. 39 DLGS  n. 112/1999, può avvenire con qualunque modalità (raccomandata a.r., notifica tramite ufficiale giudiziario, ecc.), liberamente scelta dall’agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite.

Pertanto, l’agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente creditore, perché l’art. 269, terzo comma, c.p.c. impone solo all’attore, che intenda chiamare un terzo, l’onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice; mentre l’Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione.

Attendere, dunque, l’udienza di trattazione del merito del ricorso per chiedere e ottenere l’autorizzazione a chiamare in causa l’ente creditore, appare gravemente lesivo della posizione del contribuente e dei principi che sorreggono l’intero sistema processuale anzitutto, in termini di ragionevole durata del processo, perché verrebbe ingiustificatamente disatteso il principio sancito dall’ art. 111 della Costituzione, che impone la concentrazione del tempo della lite.

Pertanto il ricorso viene accolto ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.

CTP Brescia sentenza n. 90 del 19-02-2018

 

DLGS n. 112/1999

Art. 39 Chiamata in causa dell’ ente creditore.

Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza , risponde delle conseguenze della lite.