La notifica per compiuta giacenza NON è applicabile alle società.

 

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale.

L’ articolo 145 codice procedura civile , infatti, NON consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 codice procedura civile , e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 codice procedura civile , essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante.

Cassazione Civile ordinanza n. 28466 del 28-11-2017

 

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