La rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito ed ha come scopo subordinato quello di evitare procedure esecutive con riserva di ripetizione delle somme pagate.
In relazione alle richieste di rateazione l’assunto dell’Agente della riscossione che tale comportamento equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere, poichè tale deduzione non è suffragata da alcun dettato normativo.
Infatti la richiesta ha , oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnativa con esito non negativo di sgravio parziale o totale.
( CTP Roma sentenza n. 4265 del 20 febbraio 2017 )