L’annullamento ( anche non passato in giudicato) dell’atto impositivo determina l’illegittimità della cartella

In tema di riscossione dei tributi , l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno , indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

La sentenza resa sull’impugnazione dell’ atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente , stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, per cui il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento ( anche non passato in giudicato ) , determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente , anche a titolo provvisorio.

Cassazione Civile sentenza n. 33318 del 17-12-2019