L’appello va proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

Qualora il contribuente lamenti , oltre ai profili riferibili alla pretesa impositiva, anche l’illegittimità della cartella per vizi propri, è necessaria la partecipazione al giudizio d’appello anche del concessionario del servizio della riscossione, che già aveva partecipato al giudizio di primo grado e avverso il quale non era stato proposto l’atto di gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In materia di contenzioso tributario, il concessionario del servizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, è litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdotto dall’ Agenzia delle Entrate a seguito dell’accoglimento del ricorso del contribuente per vizi relativi al rapporto sostanziale, ove gli ulteriori vizi denunciati, ed attinenti all’atto impugnato, siano stati ritenuti assorbiti dal primo giudice. Infatti, sebbene l’esame degli ulteriori vizi denunciati dal contribuente integri una causa scindibile, non è possibile pregiudicare il diritto del contribuente ad ottenere l’esame delle censure originariamente proposte, qualora il giudice del gravame ritenga la fondatezza dell’appello.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, perché provveda a rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Cassazione Civile ordinanza n. 28730 del 30-11-2017