E’ ammessa l’impugnabilità diretta dinnanzi alle commissioni tributarie degli avvisi bonari emessi dall’ Agenzia delle Entrate.

Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che la lettera dell’art.19 D.Lgs.n.546/1992 può essere oggetto di interpretazione non solo estensiva ma anche analogica, nel senso di fare ricadere nel novero degli atti autonomamente impugnabili riportati dalla citata norma anche quei provvedimenti che, pur non espressamente menzionati, concretizzino una compiuta e definita pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

L’ avviso bonario ha la caratteristica di portare a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta e come tale deve essere considerato direttamente impugnabile.

( CTR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 164 del 4-09-2017 )

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