Mancato versamento ritenute d’acconto.

Il contribuente non è tenuto a rispondere del mancato versamento delle ritenute di acconto, da lui indicate nella dichiarazione come corrispondenti ai compensi fatturati, ma che avrebbero dovute essere corrisposte all’erario dal sostituto d’imposta, dal momento che la componente positiva del reddito è costituita dal compenso dichiarato al netto della corrispondente ritenuta fiscale.

Nel richiedere a chi espone nella dichiarazione fiscale redditi sottoposti all’origine a ritenuta di imposta la somma corrispondente alla ritenuta che non risulti versata dal sostituto d’imposta, l’ Ufficio sottoporrebbe il contribuente a doppia tassazione perché il percettore del compenso esposto nella fattura lo ha già avuto decurtato dell’acconto di imposta che l’erogatore del compenso avrebbe dovuto direttamente versare al fisco.

In caso di inadempienza l’ Ufficio è legittimato invece ad escutere il sostituto di imposta che non ha provveduto al versamento.

Nè può porsi a carico del dichiarante la mancata documentazione dell’avvento versamento della ritenuta d’acconto, che a lui non compete, in specie quando, come nel nostro caso, l’odierno appellante sarebbe già stato penalizzato dalle ulteriori conseguenze fiscali per aver denunciato componenti di reddito non percepite.

( CTR Abruzzo sentenza n. 840 del 9-10-2017 )