Il mittente deve fornire la prova del contenuto della raccomandata con più atti acclusi.

In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 codice civile, che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo ciò che costituisce la comune esperienza, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

A tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del DPR 655/1992, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova .

Ne consegue che l’onere della prova in ordine al contenuto dell’atto notificato ricade sul mittente e, quindi, deve escludersi la fondatezza del ricorso dell’ Ente impositore.

( Cass. Civ. ordinanza n. 25598 del 27-10-2017 )