Notifica al portiere tramite messo: obbligo invio raccomandata informativa

Dall’esame della copia della relata di notifica prodotta da Agenzia delle entrate – Riscossione emerge univocamente che il Concessionario non si è avvalso della notifica a mezzo del servizio postale ma ha proceduto a mezzo di messo notificatore. Non a caso detto documento reca la precisa attestazione del messo notificatore di aver proceduto alla consegna a mani del portiere, ma anche la conseguenziale previsione che «Della consegna ho informato il destinatario a mezzo raccomandata».

Poiché di tale adempimento (CAN) non v’è traccia agli atti del Concessionario è evidente la nullità della notifica eseguita.

In definitiva, per la regolarità della notifica stessa, laddove il medesimo Agente si avvalga di un messo notificatore (come il modulo stesso attesta) è dovuto l’adempimento di cui all’art. 139 comma 4 cpc.

Quindi si deve concludere che essendo stata ricevuta dal portiere la cartella di pagamento, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata (CAN).

Se a ciò si aggiunge che la relata di notifica è priva della data di esecuzione e che tale omissione, ai sensi dell’art. 160 cpc rende ulteriormente nulla la notifica, ne segue il rigetto dell’appello di ADER anche per tale profilo.

Tribunale Roma, Dott. Alberto Cisterna, sentenza n. 17779 del 15.11.2021